Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale).

      1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia; dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta; da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana; da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana; da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; da un rappresentante del Club alpino italiano.
      2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

 

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      3. Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
      4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni.